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Sez. L, Sentenza n. 921 del 03/02/1996 (Rv. 495702 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti - Disciplina - Distinzione rispetto all'analoga indennità per gli invalidi civili, all'assegno aggiuntivo di adeguamento automatico e all'assegno sostitutivo, per taluni grandi invalidi di guerra, degli accompagnatori militari aggiuntivi - Equiparazione quanto alla misura e all'adeguamento automatico all'indennità prevista a favore dei grandi invalidi di guerra - Vicende normative relative - Equiparazione "ex" legge n. 429 del 1991 dell'indennità di accompagnamento dei ciechi civili assoluti a quella dei ciechi assoluti di guerra, anche quanto agli strumenti di adeguamento automatico.
Stato
decisa il 1996-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495702-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In materia di indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti (categoria che ai fini in esame va distinta da quella degli invalidi civili, dato che le relative normative, nonostante una tendenziale convergenza, presentano differenziazioni), va preliminarmente precisato che la questione della misura dell'indennità di accompagnamento non va confusa con quella del suo adeguamento automatico, il quale si concretizza in un assegno aggiuntivo, e che istituto del tutto distinto è quello dell'assegno integrativo che viene corrisposto a taluni grandi invalidi di guerra che non fruiscano dei previsti accompagnatori militari aggiuntivi. L'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti, introdotta dalla legge n. 406 del 1968, è stata equiparata dall'art. 1 legge n. 682 del 1979 a quella goduta dai grandi invalidi di guerra, con decorrenza dal 1 gennaio 1982 (per gli anni dal 1979 al 1981 la misura essendo stata fissata direttamente dalla legge), e l'art. 1, primo comma, legge n. 165 del 1983 ha precisato che tale equiparazione comporta l'estensione, con detta decorrenza, della nuova misura del corrispondente beneficio goduto dai grandi invalidi di guerra, e delle relative modalità di adeguamento, automatico di cui agli artt. 1 e 6 e tabella E, lettera A - bis, del d.P.R. n. 834 del 1981, mentre l'art. 2 della stessa legge n. 165 ha confermato in termini generali l'aggancio di un trattamento all'altro. Conseguentemente, l'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti a partire dal 1985 va determinata con riferimento all'analoga indennità per i grandi invalidi di guerra, e cioè in base all'art. 3, secondo comma, della legge n. 656 del 1986 (che ha sostituito dell'art. 6 del d.p.r. del n. 834 del 1981 e fissato le misure dell'indennità per gli anni 1985 e 1986). Invece dal 1 gennaio 1985 gli invalidi civili, compresi i ciechi assoluti, non godono più dell'adeguamento automatico dell'indennità di accompagnamento, poiché la relativa normativa di cui all'art. 1 del d.p.r. n. 834 del 1981 è stata abrogata, con effetto da tale data, dall'art. 1 della legge n. 656 del 1986, in occasione della introduzione per i pensionati di guerra di un nuovo sistema di adeguamento automatico, di cui è espressamente esclusa l'applicabilità ad altre categorie. Ciò trova conferma nella legge n. 508 del 1988, che determinata in L. 588.000 mensili la misura - comprensiva dell'adeguamento automatico - dell'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti per il 1988, ha ripristinato per la stessa categoria di invalidi l'adeguamento automatico con decorrenza dal 1 gennaio 1989. Però questo adeguamento è stato nuovamente soppresso per effetto dell'art. 1 legge n. 342 del 1989 (introduttivo di una nuova normativa al riguardo, applicabile solo ai pensionati di guerra e ai grandi invalidi per servizio), per essere nuovamente introdotto (dopo la concessione di un aumento di L. 30.000 decorrente dal 1 gennaio 1990, con l'art. 4 legge n. 289 del 1990) dalla legge n. 429 del 1991, che, nell'equiparare la indennità di accompagnamento dei ciechi civili assoluti a quella dei ciechi assoluti di guerra, ha reintrodotto anche, con decorrenza dal 1 marzo 1991, i meccanismi di adeguamento automatico, come disciplinati dall'art. 1 legge n. 656 del 1986, nel testo di cui all'art. 1 legge n. 342 del 1989.

Riferimenti normativi: Legge 28/03/1968 num. 406 CORTE COST., Legge 22/12/1979 num. 682 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 165 art. 1, DPR 30/12/1981 num. 834 art. 1 CORTE COST., DPR 30/12/1981 num. 834 art. 6, DPR 30/12/1981 num. 834 all. E, Legge 06/10/1986 num. 656 art. 3 com. 2, Legge 21/11/1988 num. 508 CORTE COST., Legge 06/10/1986 num. 656 art. 1, Legge 03/01/1989 num. 342 art. 1, Legge 31/12/1991 num. 429, Legge 11/10/1990 num. 289 art. 4, Legge 04/05/1983 num. 165 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)