Sez. L, Sentenza n. 11575 del 24/11/1993 (Rv. 484454 - 01)
Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere | Indennità di accompagnamento per gli invalidi civili e indennità dei grandi invalidi di guerra - Equiparazione - Limiti.
Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere
In base all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18, autenticamente interpretato dalla legge 26 luglio 1984 n. 392, l'equiparazione (con decorrenza dal 1 gennaio 1983) dell'indennità di accompagnamento spettante agli invalidi civili a quella goduta dai grandi invalidi di guerra, riguarda esclusivamente la misura dell'indennità stessa e le relative modalità di adeguamento automatico, e non comporta l'estensione agli invalidi civili dell'intero complesso delle misure di assistenza predisposte a favore degli invalidi di guerra, che comprendono l'assegno integrativo sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari di cui all'art. 6 del d.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., DPR 30/12/1981 num. 834 art. 6, Legge 26/07/1984 num. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)