Sez. 2, Sentenza n. 1486 del 03/05/1969 (Rv. 340301 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - PREDISPOSTO DALL'ORIGINARIO PROPRIETARIO - MODIFICAZIONE - CONSENSO DI TUTTI I CONDOMINI - NECESSITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - PREDISPOSTO DALL'ORIGINARIO PROPRIETARIO - MODIFICAZIONE - CONSENSO DI TUTTI I CONDOMINI - NECESSITA.*
Il regolamento predisposto dall'unico originario proprietario dello edificio successivamente caduto in condominio, se sia richiamato negli Atti di acquisto dei singoli condomini, si da formare parte integrante degli Atti stessi, trae la sua forza vincolante, non gia dal consenso della semplice maggioranza dei condomini, come nel caso di vero e proprio regolamento di condominio disciplinato dall'art.1138 cod.civ., bensi dalla volonta negoziale delle parti. Di conseguenza, qualsiasi modificazione al regolamento di origine contrattuale puo essere validamente apportata con il consenso di tutti i condomini, cioe di tutte le parti contraenti, e non soltanto per deliberazione della maggioranza. (Conf. 2408-68, massima n.334786 2275-68, massima n.334546 154-68, massima n.331004 308-64 3053-63 V. 1479-69).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)