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Sez. 2, Sentenza n. 506 del 08/02/1975 (Rv. 373804 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - DISCIPLINA DELL'USO DELLE COSE COMUNI - MODIFICAZIONE - PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONE A MAGGIORANZA - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1975-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373804-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - DISCIPLINA DELL'USO DELLE COSE COMUNI - MODIFICAZIONE - PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONE A MAGGIORANZA - INSUFFICIENZA.*

Le clausole di un regolamento contrattuale, che dettano la disciplina dell'uso delle cose comuni, non possono essere modificate con deliberazioni dell'assemblea adottate a maggioranza, quando da tali deliberazioni consegua un pregiudizio ai diritti che ciascun condomino ha sulla cosa comune cosi come sono configurati nel regolamento contrattuale stesso. (V 454/74, mass n 368177; 1486/69, mass n 340301).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)