Sez. 2, Sentenza n. 506 del 08/02/1975 (Rv. 373804 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - DISCIPLINA DELL'USO DELLE COSE COMUNI - MODIFICAZIONE - PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONE A MAGGIORANZA - INSUFFICIENZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - DISCIPLINA DELL'USO DELLE COSE COMUNI - MODIFICAZIONE - PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONE A MAGGIORANZA - INSUFFICIENZA.*
Le clausole di un regolamento contrattuale, che dettano la disciplina dell'uso delle cose comuni, non possono essere modificate con deliberazioni dell'assemblea adottate a maggioranza, quando da tali deliberazioni consegua un pregiudizio ai diritti che ciascun condomino ha sulla cosa comune cosi come sono configurati nel regolamento contrattuale stesso. (V 454/74, mass n 368177; 1486/69, mass n 340301).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)