Sez. 3, Sentenza n. 1648 del 28/04/1975 (Rv. 375256 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - CONDANNA DEL PRODUTTORE E DEL VENDITORE PER VIZI DI UNA MACCHINA - CASSAZIONE PER OMESSO ESAME DELLA RIVALSA DEL VENDITORE - ECCEZIONI CIRCA LA COLPA DEL VENDITORE - PROPOSIZIONE DA PARTE DEL PRODUTTORE ANTERIORMENTE CONTUMACE - PRECLUSIONE - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI - PARTE GIA CONTUMACE - PROPOSIZIONI DI ECCEZIONI - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - CONDANNA DEL PRODUTTORE E DEL VENDITORE PER VIZI DI UNA MACCHINA - CASSAZIONE PER OMESSO ESAME DELLA RIVALSA DEL VENDITORE - ECCEZIONI CIRCA LA COLPA DEL VENDITORE - PROPOSIZIONE DA PARTE DEL PRODUTTORE ANTERIORMENTE CONTUMACE - PRECLUSIONE - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI - PARTE GIA CONTUMACE - PROPOSIZIONI DI ECCEZIONI - ESCLUSIONE.*
La ditta produttrice di una macchina, condannata in concorso con il venditore a rivalere l'acquirente del danno subito a causa di vizi della macchina, qualora rimanga contumace per tutti i gradi del giudizio e si costituisca solo in Sede di rinvio, non puo proporre eccezioni circa la misura della colpa ascritta al venditore, ancorche la sentenza di appello sia stata cassata per omesso esame del motivo di gravame proposto dal venditore circa la misura della rivalsa posta a suo carico dai giudici di primo grado. Cio perche la Cassazione della sentenza per omessa pronuncia su un punto della controversia pone nella stessa situazione in cui si trovavano nel precedente giudizio di appello le parti che erano legittimi contraddittori rispetto a quel motivo di impugnazione e non anche la parte che si costituisce per la prima volta nel giudizio di rinvio, alla quale, a norma dell'art 394 cod proc civ, e preclusa la proposizione di qualsiasi eccezione. Infatti, considerato che la sentenza di appello e stata annullata per omessa pronuncia su un punto della controversia, non sono ipotizzabili eccezioni che siano conseguenza della pronuncia di Cassazione e, in quanto tali ammissibili. (V 1531/73, mass n 364311).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)