Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 09/06/2014 (Rv. 631582 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE | Giudizio di rinvio - Natura - Conseguenze - Improponibilità di nuove eccezioni - Limiti - Effetto estensivo dell'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE
Nel giudizio di rinvio, ancorchè sia preclusa la proposizione di domande ed eccezioni nuove per la natura di giudizio a struttura chiusa, gli effetti della prescrizione sollevata tempestivamente da un coobbligato si estendono anche agli altri obbligati solidali tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei loro confronti possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, come nel caso dell'assicuratore per r.c.a., coobbligato solidale con il responsabile del sinistro. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che il responsabile del sinistro, già contumace, potesse avvantaggiarsi della prescrizione tempestivamente eccepita dal garante assicurativo, assumendo valore la sua eccezione, sollevata per la prima volta nel giudizio ex art. 383 cod. proc. civ., come adesione a quella altrui proposta).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2939, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)