Sez. 2, Sentenza n. 3103 del 11/07/1977 (Rv. 386655 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - INDICAZIONE DELLE PERSONE DA ESAMINARE (LISTA TESTIMONIALE) - IN GENERE - MANCATA INDICAZIONE - INAMMISSIBILITA DELLA DEDUZIONE DELLA PROVA DICHIARAZIONE D'UFFICIO - LEGITTIMITA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - INDICAZIONE DELLE PERSONE DA ESAMINARE (LISTA TESTIMONIALE) - IN GENERE - MANCATA INDICAZIONE - INAMMISSIBILITA DELLA DEDUZIONE DELLA PROVA DICHIARAZIONE D'UFFICIO - LEGITTIMITA.*
Il giudice e tenuto a dichiarare anche di ufficio la inammissibilita della deduzione della prova testimoniale priva dell'indicazione delle persone da esaminare, trattandosi di violazione di un precetto di carattere processuale attinente alla regolarita del contraddittorio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)