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Sez. L, Sentenza n. 3345 del 21/05/1980 (Rv. 407145 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - TERMINE DI DEDUZIONE - INTEGRAZIONE DEI CAPITOLI E DELLE LISTE TESTIMONIALI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INDICAZIONE TARDIVA DEI TESTI - PROVA TESTIMONIALE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407145-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - TERMINE DI DEDUZIONE - INTEGRAZIONE DEI CAPITOLI E DELLE LISTE TESTIMONIALI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INDICAZIONE TARDIVA DEI TESTI - PROVA TESTIMONIALE - INAMMISSIBILITA.*

Ove il giudice non abbia ritenuto di avvalersi del potere discrezionale di cui all'art 244 cod proc civ fissando, anche d'ufficio, alla parte un termine perentorio per formulare l'indicazione delle persone da escutere o, comunque, esercitando, per implicito, tale facolta con il dare corso all'espletamento della prova pur essendo stata l'indicazione dei testi effettuata tardivamente, la prova testimoniale dedotta senza l'indicazione dei testi deve essere dichiarata inammissibile, anche d'ufficio, per violazione di un precetto di carattere processuale attinente alla regolarita del contraddittorio. (V 3103/77, mass n 386655).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)