Sez. L, Sentenza n. 330 del 16/01/1979 (Rv. 396418 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - TERMINE DI DEDUZIONE - INTEGRAZIONE DEI CAPITOLI E DELLE LISTE TESTIMONIALI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - TERMINE DI DEDUZIONE - INTEGRAZIONE DEI CAPITOLI E DELLE LISTE TESTIMONIALI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'indicazione dei testi puo aver luogo anche successivamente alla deduzione dei capitoli di prova e fino a che la prova testimoniale abbia avuto concreto inizio, purche il giudice, avvalendosi del potere discrezionale di cui al terzo comma dell'art 244 cod proc civ, lo abbia consentito o fissando alla parte un termine perentorio per formulare l'indicazione mancante o, implicitamente, dando corso all'espletamento della prova pur essendo stata l'indicazione dei testi effettuata tardivamente. Ove, pero, il giudice non ritiene di avvalersi di tale facolta, la prova stessa non puo che essere dichiarata inammissibile per violazione del precetto relativo alla tempestiva indicazione dei testi ed il mancato Esercizio di tale potere - meramente discrezionale, in quanto esercitata dal giudice in base ad un criterio di opportunita e di prudente apprezzamento delle esigenze istruttorie della causa - non abbisogna di essere giustificato con apposita motivazione e non e sindacabile in Sede di legittimita. (V 3103/77, mass n 386655; (V 2545/77, mass n 386261; (V 536/74, mass n 368300; (V 356/69, mass n 338366).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)