diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 11 del 04/01/2012 (Rv. 621202 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Giurisdizione penale e civile, da un lato, e giurisdizione contabile, dall'altro - Reciproca indipendenza - Sussistenza - Interferenza - Configurabilità - Limiti - Questione di giurisdizione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621202-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

La giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale e l'eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte dei Conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdizione. (Fattispecie relativa ad azione di responsabilità promossa dalla Procura della Corte dei Conti nei confronti di liberi professionisti nominati consulenti tecnici del P.M., già condannati penalmente in relazione ai medesimi fatti).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)