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Sez. U, Sentenza n. 26582 del 28/11/2013 (Rv. 628611 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Responsabilità erariale - Giurisdizione penale o civile, e giurisdizione contabile, sullo stesso fatto - Reciproca indipendenza - Interferenza fra i giudizi - Questione di giurisdizione - Esclusione - Questione di mera proponibilità dell'azione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2013-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628611-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

In tema di responsabilità erariale, la giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, e l'eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)