diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 63 del 07/01/2014 (Rv. 628861 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Ente pubblico economico - Danni cagionati all'ente da propri dipendenti - Giurisdizione della Corte dei conti, ex art. 1 della legge n. 20 del 1994 - Sussistenza - Rapporto con l'azione civilistica di responsabilità da parte del datore di lavoro - Alternatività - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie relative all'Ente Poste Italiane per fatti anteriori alla trasformazione in s.p.a.
Stato
decisa il 2014-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628861-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE

L'esperibilità dell'azione di responsabilità amministrativa da parte del Procuratore della Corte dei conti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nei confronti dei dipendenti di un ente pubblico economico (nella specie, l'Ente Poste privatizzato, con riguardo a fatti anteriori alla trasformazione in società per azioni), non esclude la possibilità del datore di lavoro di promuovere l'ordinaria azione civilistica di responsabilità, per violazione della disciplina contrattuale del rapporto di lavoro privatistico, poiché la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, sicché il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività anziché di esclusività, dando luogo a questioni non di giurisdizione ma di proponibilità della domanda.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Cod. Civ. art. 1218, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)