Sez. 5, Sentenza n. 21287 del 07/08/2008 (Rv. 604255 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Area assegnata, ex art. 32 della legge n. 219 del 1981, per la costruzione di un opificio industriale - Concessione "ad aedificandum" - Costituzione di un diritto reale di superficie sull'area - Titolarità del diritto di proprietà sull'opificio - Imposta - Applicabilità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In materia di imposta comunale sugli immobili, nel caso di assegnazione di un'area per la costruzione di un edificio industriale ex art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (di conversione del d.l. 19 marzo 1981, n. 75 recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981), nel periodo temporale intercorrente tra la data di assegnazione e quella di trasferimento in proprietà del lotto industriale con la determinazione del contributo definitivo, il concessionario dell'area è titolare di un diritto reale di superficie e, quindi del diritto di proprietà sull'opificio "medio tempore" separato dalla proprietà del suolo sul quale esso viene realizzato, con la conseguenza che egli è soggetto al pagamento dell'ICI, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 504.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 art. 32, Decreto Legge 19/03/1981 num. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)