Sez. 5, Sentenza n. 15447 del 30/06/2010 (Rv. 613876 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Espropriazione di aree da parte del Comune per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica - Concessione all'IACP - Attribuzione del diritto di superficie - Conseguenze - Assoggettabilità ad imposizione - Configurabilità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la concessione all'IACP di aree - espropriate dai comuni per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 10 della legge n.167 del 1962, come sostituito dall'art.35 della legge n. 865 del 1971 - attribuisce al medesimo IACP il diritto di superficie, ovvero le facoltà ad esso riconducibili, sulle aree su cui il concessionario costruisce gli alloggi di edilizia economica e popolare, e rende, quindi, quest'ultimo soggetto passivo dell'imposta, ex art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, non occorrendo, a tal fine, un ulteriore atto costitutivo del diritto di superficie, in quanto l'incontro delle volontà dei due soggetti rileva su un diverso piano.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 167 art. 10 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)