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Sez. L, Ordinanza n. 16875 del 19/06/2024 (Rv. 671918-01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Vaccinazioni non obbligatorie ma raccomandate - Vaccinazioni di cui all'art. 1 del d.l. n. 73 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 119 del 2017 - Vaccinazione antimeningococcica - Indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Spettanza ai sensi dell'art. 5-quater del d.l. n. 73 del 2017 - Applicazione retroattiva della norma anche agli eventi verificatisi prima della Legge di conversione - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2024-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671918-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di danni da vaccinazione non obbligatoria ma raccomandata, il diritto all'indennizzo disciplinato dalla l. n. 210 del 1992 deve essere riconosciuto, tenuto conto anche della sentenza della Corte cost. n. 129 del 2023, ai soggetti danneggiati dalle vaccinazioni previste dall'art. 1 del d.l. n. 73 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 119 del 2017, il cui art. 5-quater si riferisce tanto alle vaccinazioni obbligatorie quanto a quelle raccomandate, come quella antimeningococcica, e si applica retroattivamente coprendo anche gli eventi verificatisi prima della Legge di conversione, se relativi a profilassi valutabili come raccomandate giĆ  al momento della loro somministrazione.

Decreto Legge 07/06/2017 num. 73 art. 5 quater CORTE COST., Legge 31/07/2017 num. 119 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)