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Sez. L - , Ordinanza n. 26615 del 14/09/2023 (Rv. 668814 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Vaccinazione antinfluenzale - Danni irreversibili - Indennizzo ex art. 1 della l. n. 210 del 1992 - Spettanza. IGIENE E SANITA' PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - VACCINAZIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668814-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 268 del 2017, il diritto all'indennizzo ex art. 1, comma 1, della l. n. 210 del 1992 deve essere riconosciuto, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, anche a coloro che abbiano riportato danni irreversibili derivanti da vaccinazione antinfluenzale.

Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)