Sez. L - , Ordinanza n. 26615 del 14/09/2023 (Rv. 668814 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Vaccinazione antinfluenzale - Danni irreversibili - Indennizzo ex art. 1 della l. n. 210 del 1992 - Spettanza. IGIENE E SANITA' PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - VACCINAZIONE - IN GENERE - In genere.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 268 del 2017, il diritto all'indennizzo ex art. 1, comma 1, della l. n. 210 del 1992 deve essere riconosciuto, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, anche a coloro che abbiano riportato danni irreversibili derivanti da vaccinazione antinfluenzale.
Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)