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Sez. L - , Sentenza n. 7354 del 16/03/2021 (Rv. 660843 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Vaccinazione non obbligatoria antiepatite A - Indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Spettanza.
Stato
decisa il 2021-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660843-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di danni da vaccinazione non obbligatoria ma raccomandata, all'esito della sentenza della Corte cost. n. 118 del 2020, il diritto all'indennizzo ex art. 1, comma 1, della l. n. 210 del 1992, deve essere riconosciuto, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, anche ai soggetti danneggiati dalla vaccinazione contro il contagio dal virus dell'epatite A, che abbiano riportato lesioni o infermità da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 32, Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)