Sez. 1, Ordinanza n. 27204 del 11/10/2025 (Rv. 676368-01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Riconoscimento dello status di rifugiato - Violenza di genere - Fatto meramente privato - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
La violenza di genere, al pari di quella contro l'infanzia, non può essere ricondotta alla categoria del "fatto meramente privato", poiché essa costituisce una delle fattispecie espressamente previste dall'art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 251 del 2007, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, sia con riferimento agli "atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale" (lett. a), che con riguardo, in generale, agli "atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia" (lett. f). (In applicazione di tali principi, la S.C., in accoglimento del ricorso proposto da una donna, cittadina della Georgia, vittima di atti persecutori da parte dell'ex marito e priva di protezione effettiva da parte delle autorità statuali, ha cassato con rinvio il decreto del tribunale, che aveva ricondotto la violenza di genere alla categoria del "fatto meramente privato").
Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2, Legge 27/06/2013 num. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)