Sez. 1, Ordinanza n. 6984 del 15/03/2024 (Rv. 670637-01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale – Protezione sussidiaria – Atti di violenza domestica non contrastati dalle autorità statali – Rilevanza.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale, qualora la richiedente asilo alleghi di essere stata vittima di violenza domestica o di genere, gli atti di violenza domestica, così come intesi dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, possono integrare - ove venga esclusa la ricorrenza di atti persecutori - i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, in termini di rischio effettivo di "danno grave" per "trattamento inumano o degradante" da agente privato, qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, in quanto frutto di regole consuetudinarie locali, il tutto secondo una indagine che il giudice deve compiere in concreto, anche rinnovando l'audizione della ricorrente ed esercitando il proprio dovere di collaborazione istruttoria, al fine di accertare la plausibilità della narrazione e la sussistenza del rischio effettivo denunciato, avuto riguardo al contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine.
Legge 19/11/2007 num. 251 art. 14, Legge 27/06/2013 num. 77, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)