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Sez. 1, Sentenza n. 3579 del 25/03/1995 (Rv. 491427 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Diritto di prelazione a favore di imprenditore che ha assunto in affitto la gestione di una azienda dell'impresa fallita ex art. 3 legge n. 223 del 1991 - Mancato ricorso alla cassa integrazione - Condizione - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491427-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE

Il diritto di prelazione previsto dal quarto comma dell'art. 3 della legge 27 luglio 1991 n. 223 in favore dell'imprenditore che a titolo di affitto abbia assunto la gestione, anche parziale, della aziende appartenenti ad imprese assoggettate a fallimento non è subordinato alla condizione che la prosecuzione dell'attività aziendale abbia evitato il ricorso alla cassa integrazione per i dipendenti del fallito (primo comma del citato art. 3).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)