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Sez. 1, Sentenza n. 1124 del 10/02/1999 (Rv. 523097 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Diritto di prelazione riconosciuto all'imprenditore affittuario dell'azienda dopo la procedura fallimentare (art. 3 legge 223/91) - Esercizio - Limiti temporali.
Stato
decisa il 1999-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523097-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE

In sede di applicazione del disposto dell'art. 3 legge 223/91 (diritto di prelazione attribuito all'affittuario di azienda che abbia stipulato il contratto di affitto dopo l'apertura della procedura fallimentare), il diritto di prelazione è conferito dalla legge esclusivamente "all'affittuario", onde la legittimazione al suo esercizio postula la necessaria sussistenza della detta qualità nel momento in cui il diritto stesso viene esercitato (in coerenza con la natura premiale dell'istituto che, correlata all'utilità economico - sociale dell'affitto dell'azienda, non può ridondare a beneficio di colui che tale qualità abbia dismesso), momento che corrisponde, inoltre, non già alla fase di formazione del prezzo, ma a quella in cui questo sia divenuto definitivo (all'esito del subprocedimento di vendita come regolato dalle disposizioni di legge ad esso specificamente applicabili). Ne consegue che la legittimazione all'esercizio della prelazione "de qua" non può sopravvivere alla caducazione del rapporto di affitto, indipendentemente dalla circostanza, di mero fatto, che l'azienda possa essere rimasta, anche dopo la cessazione del titolo giuridico, nella materiale detenzione dell'affittuario.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)