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Sez. L, Sentenza n. 3493 del 19/05/1988 (Rv. 458843 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - REQUISITO REDDITUALE - NATURA - MANCANZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO ANCHE IN APPELLO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1988-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458843-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - REQUISITO REDDITUALE - NATURA - MANCANZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO ANCHE IN APPELLO - CONSEGUENZE.*

Il cosiddetto requisito reddituale introdotto dall'art. 8 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, nel testo risultante dalla legge di conversione 11 novembre 1983 n. 638, non si configura come elemento costitutivo del diritto alla pensione d'Invalidità ma come condicio iuris necessaria per l'esigibilità della medesima, sicché, in Mancanza di tale requisito, il giudice non deve senz'altro respingere la domanda dell'assicurato, ma deve egualmente accertare - verificando l'elemento contributivo e quello biologico - la sussistenza o meno del diritto alla pensione, pur non potendo (in caso positivo) emettere pronuncia di condanna al pagamento dei ratei della prestazione previdenziale per il periodo successivo al 26 novembre 1983 (data di entrata in vigore della normativa suddetta). Il difetto della suindicata condizione - la quale deve essere provata dall'assicurato - è rilevabile d'ufficio dal giudice; anche in Sede di appello, non configurandosi la correlativa deduzione dell'i.N.P.S. come eccezione in senso stretto soggetta alle preclusioni stabilite per il giudizio di primo e di secondo grado (artt. 416 e 437 cod. proc. civ.). (V 1696/88, mass n 457709; (V 1192/88, mass n 457405; (V 1809/87, mass n 451172; (V 7140/86, mass n 449219; (V 5031/86, mass n 447692).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)