Sez. L, Sentenza n. 1809 del 19/02/1987 (Rv. 451172 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - REQUISITO REDDITUALE EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 638 DEL 1983 - NATURA - CONDIZIONE DELLA EROGAZIONE DELLA PENSIONE - PROVA DI DETTO REQUISITO - MEZZO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - REQUISITO REDDITUALE EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 638 DEL 1983 - NATURA - CONDIZIONE DELLA EROGAZIONE DELLA PENSIONE - PROVA DI DETTO REQUISITO - MEZZO.*
In tema di pensione d'Invalidità il requisito reddituale di cui all'art. 8 della legge 11 novembre 1983 n. 638 norma che prevede che la pensione suddetta non è attribuita, e se attribuita ne resta sospesa la corresponsione, ove l'assicurato od il pensionato siano percettori di redditi superiori ad una determinata misura massima - non costituisce né una condizione dell'Azione, né un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio (che è invece condizionato soltanto all'esistenza di un valido rapporto assicurativo, del minimo contributivo e dello stato di Invalidità), ma condiziona soltanto l'erogazione delle prestazioni assicurative dovute dall'INPS a seguito dell'accertamento del diritto a pensione. A tali fini la prova del suddetto requisito reddituale è affidata, dalla stessa norma citata, alla dichiarazione ex art. 24 della legge 13 aprile 1977 n. 114 che gli stessi assicurati devono presentare all'INPS denunciando la consistenza dei loro redditi. (V 4241/85, mass n 441735).*
Riferimenti normativi: Legge 13/04/1977 num. 114 art. 24, Legge 11/11/1983 num. 638 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)