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Sez. L, Sentenza n. 1696 del 17/02/1988 (Rv. 457709 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - NUOVA DISCIPLINA EX ART. 8 DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - REQUISITO REDDITUALE - MANCANZA - ECCEZIONI DELL'INPS - PROPOSIZIONE TARDIVA - AMMISSIBILITÀ - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE PRIMA DELLA CONDANNA DELL'ISTITUTO - OBBLIGATORIETÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457709-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - NUOVA DISCIPLINA EX ART. 8 DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - REQUISITO REDDITUALE - MANCANZA - ECCEZIONI DELL'INPS - PROPOSIZIONE TARDIVA - AMMISSIBILITÀ - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE PRIMA DELLA CONDANNA DELL'ISTITUTO - OBBLIGATORIETÀ - CONDIZIONI.*

Con riguardo alla nuova disciplina della pensione d'Invalidità, introdotta dall'art. 8 d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638, disposizione che stabilisce, per l'attribuzione della pensione, l'ulteriore requisito che l'assicurato non percepisca redditi da lavoro superiori ad un determinato limite, l'eccezione di difetto di tale requisito, sollevata dall'INPS, non costituisce eccezione in senso proprio, soggetta alle preclusioni contemplate dagli artt. 416 e 437 cod. proc. civ., ma, essendo la misura del reddito dell'assicurato elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui scaturisce il diritto a percepire la pensione d'Invalidità, deve essere dal giudice accertata - con riferimento all'osservanza degli oneri di allegazione e di prova stabiliti dalla detta legge - prima di condannare l'istituto alla relativa corresponsione in favore dell'assicurato. (V 7749/87, mass n 455593; (V 683/87, mass n 450390).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)