Sez. 5, Sentenza n. 1451 del 21/01/2009 (Rv. 606421 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLERIA E CANCELLIERI - IN GENERE - REGISTRI DI CANCELLERIA - TENUTA DEI REGISTRI | Campione civile - Somme iscritte - Nota compilata dal cancelliere per la riscossione - Provvedimento di esecutività reso dal capo dell'ufficio giudiziario - Atto di accertamento tributario relativo alla imposta di registro - Sussistenza - Condono ex art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - CANCELLERIA E CANCELLIERI - IN GENERE - REGISTRI DI CANCELLERIA - TENUTA DEI REGISTRI
Il provvedimento del capo dell'ufficio giudiziario, che a norma dell'art. 43 disp. att. cod. proc. civ., rende esecutiva la nota compilata dal cancelliere per la riscossione delle somme iscritte a campione civile, compresa l'imposta di registro, configura un atto di accertamento tributario relativo a tale imposta, da impugnare davanti alla commissione tributaria territorialmente competente, in quanto il cancelliere, nel notificare ai debitori l'avviso di pagamento, agisce pur sempre come agente delle finanze, con la conseguenza che è condonabile, ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la controversia instaurata dal contribuente al fine di far affermare l'insussistenza del proprio obbligo contributivo.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 43, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)