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Sez. 1, Sentenza n. 13413 del 01/06/2010 (Rv. 613407 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN GENERE | Amministratore di società fallita - Abusivo ricorso al credito in concorso con la banca finanziatrice - Azione risarcitoria verso la banca - Legittimazione del curatore - Sussistenza - Mancato esercizio dell'azione verso l'amministrazione - Ininfluenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613407-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN GENERE

Il curatore fallimentare è legittimato ad agire, ai sensi dell'art. 146 della legge fall. in correlazione con l'art. 2393 cod. civ., nei confronti della banca, quale terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell'abusivo ricorso al credito da parte dell'amministratore della predetta società, senza che possa assumere rilievo il mancato esercizio dell'azione contro l'amministratore infedele, in quanto, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, sotto il profilo dell'efficienza causale delle singole condotte, sorge a carico delle stesse un'obbligazione solidale, il cui adempimento può essere richiesto, per l'intero, anche ad un solo responsabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2393, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 146 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)