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Sez. U, Sentenza n. 6149 del 30/05/1991 (Rv. 472455 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - In genere | Occupazione temporanea - Proroga fino a cinque anni - Annessioni relative alla competenza ed alla legittimità - Giurisdizione del giudice amministrativo.
Stato
decisa il 1991-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472455-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - In genere

Qualora l'occupazione temporanea del fondo espropriando sia autorizzata per un biennio, e, poi, sopravvenuta la legge 22 ottobre 1971 n. 865, venga prorogata fino a cinque anni, ai sensi dell'art. 20 di detta legge, le questioni circa la competenza (relativa) a disporre tale proroga, ovvero circa la legittimità della proroga medesima dopo la scadenza del termine originario, sono deducibili davanti al giudice amministrativo, non davanti al giudice ordinario, perché attengono alla correttezza dell'esercizio del potere ablatorio, non alla sussistenza dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)