Sez. 1, Sentenza n. 17453 del 22/08/2011 (Rv. 619559 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Proroga dei termini previsti dall'art. 13 della legge n. 2359 del 1865 - Potere della P.A. esercitato a termini scaduti - Conseguenze - Annullamento dell'atto amministrativo - Giurisdizione del giudice amministrativo - Devoluzione - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di espropriazione per pubblica utilità, nel caso in cui la proroga dei termini previsti dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, avvenga in presenza di un potere della P.A. di cui sussistono i presupposti, ciò che assume rilievo ai fini dell'illecita acquisizione (perchè fuori termine) e del sorgere del diritto risarcitorio, non è l'assenza del potere, ma l'esercizio del potere per finalità estranee alla funzione dalla legge consentita, con il conseguente vizio di eccesso di potere dell'atto relativo, il cui effetto è quello di degradare il diritto del privato ad interesse, fino a quando tale vizio venga rilevato e l'atto amministrativo sia annullato dal giudice degli interessi.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)