diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26921 del 14/11/2017 (Rv. 647023 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale ed umanitaria - Dichiarazioni del richiedente - Valutazione – Criteri – Limiti – Dovere giudiziale di cooperazione istruttoria – Sussistenza – Portata.
Stato
decisa il 2017-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647023-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nell’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 e, inoltre, tenendo conto "della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente" (di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), del d.lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicché è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell'impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l'esercizio di poteri-doveri d'indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)