diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 25944 del 19/11/2013 (Rv. 629080 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - RILEVABILITÀ IN ALTRO PROCESSO | Giudizio introdotto dinanzi al tribunale di Messina - Devoluzione per competenza all'istituito tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - Riassunzione erroneamente ordinata dal giudice - Omessa iscrizione a ruolo della causa riassunta dinanzi al tribunale competente - Estinzione del giudizio - Configurabilità - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio ai fini degli effetti sulla prescrizione.
Stato
decisa il 2013-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629080-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - RILEVABILITÀ IN ALTRO PROCESSO

Nell'ipotesi in cui un giudizio, introdotto dinanzi al Tribunale di Messina, debba devolversi per competenza all'istituito Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ai sensi dell'art. 3 della legge 26 luglio 1991, n. 246, e ciò sia attuato erroneamente con ordine di riassunzione e non, come per previsione normativa, con trasmissione d'ufficio del fascicolo al nuovo tribunale, ove la parte provveda alla notifica dell'atto di riassunzione, omettendo l'iscrizione della causa a ruolo, devono applicarsi le regole fissate dall'art. 307, terzo comma, cod. proc. civ., in base alle quali va ritenuta l'estinzione del procedimento non più pendente, rilevabile anche d'ufficio ai fini degli effetti sulla prescrizione del diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2945 com. 2, Legge 26/07/1991 num. 246 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)