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Sez. 2, Sentenza n. 4137 del 16/06/1983 (Rv. 429083 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - ORDINANZA - COLLEGIALE; CONTENUTO - PRONUNCIA DI SENTENZA NON DEFINITIVA ED OMISSIONE DI EMANAZIONE DELLA SEPARATA ORDINANZA PER LA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429083-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) - ORDINANZA - COLLEGIALE; CONTENUTO - PRONUNCIA DI SENTENZA NON DEFINITIVA ED OMISSIONE DI EMANAZIONE DELLA SEPARATA ORDINANZA PER LA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO - CONSEGUENZE.*

Qualora il giudice, pronunciando sentenza non definitiva, ometta di emanare separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio, non opera l'art. 289 cod. proc. civ., riguardante i provvedimenti istruttori non contenenti la fissazione dell'udienza successiva e del termine entro cui le parti devono compiere Atti processuali, né sono applicabili analogicamente le norme sull'interruzione del processo (artt. 299 e 300 cod. proc. civ.), che consegue ad eventi specifici che colpiscono la parte, ovvero la disposizione per cui il termine determinato dal giudice per la rinnovazione della citazione, la prosecuzione, riassunzione o integrazione del giudizio non può superare i sei mesi (art. 307, terzo comma, cod. proc. civ.) o quelle che stabiliscono un termine di sei mesi per la riassunzione della causa (artt. 50, 54, ecc., cod. proc. civ.), le quali tutte postulano un Onere di iniziativa a carico della parte allo scopo di consentire il prosieguo, nello stesso o in altro grado, del procedimento; mentre un Onere siffatto non esiste nella situazione suindicata, ma la prosecuzione del processo resta rimessa all'adempimento da parte del giudice dei suoi doveri istituzionali, salva la facoltà dello interessato di avvalersi di un atto riassuntivo come mezzo al fine di riprendere il contatto con l'ufficio giudiziario ed in quella Sede instare per l'emissione del provvedimento istruttorio omesso. (V 2375/49).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 280, Cod. Proc. Civ. art. 289, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)