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Sez. L, Sentenza n. 1032 del 28/01/1993 (Rv. 480508 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - In genere | Dirigente - Facoltà di opzione ex art. 6, primo comma, D.L. n. 791 del 1981 - Esercizio - Esercizio - Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età - Ammissibilità - Esclusione - Licenziamento del dirigente "ad nutum" - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1993-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480508-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - In genere

Pur in regime di libera recedibilità "ad nutum", il dirigente, il quale si sia avvalso della facoltà di opzione prevista dall'art. 6, primo comma, del D.L. 22 dicembre 1981 n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982 n. 54, non può (al compimento dell'età pensionabile) essere collocato a riposo a motivo dei raggiunti limiti di età, ancorché per il periodo precedente la disciplina contrattuale non gli assicurasse stabilità, salva restando comunque (attesa la diversità fra collocamento a riposo e licenziamento "ad nutum") la facoltà del datore di lavoro di licenziare tale dirigente con apposito atto che sia espressione della suindicata recedibilità e prescinda da quel motivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)