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Sez. L, Sentenza n. 4197 del 12/04/1995 (Rv. 491768 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Stabilità assicurata per contratto al dirigente fino al sessantesimo anno di età - Opzione per la continuazione del servizio ex art. 6 D.L. n. 791 del 1981 - Permanenza della stabilità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1995-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491768-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

Il rapporto di lavoro del dirigente, il quale abbia optato per la continuazione del servizio ai sensi dell'art. 6 D.L. 22 dicembre 1981 n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982 n. 54, rimane assoggettato alla medesima disciplina ad esso applicabile fino all'esercizio dell'opzione. In particolare, in presenza di una disciplina contrattuale che assicuri al dirigente la stabilità fino al sessantesimo anno di età, tale stabilità non si protrae fino al raggiungimento della massima anzianità contributiva (o del sessantacinquesimo anno di età), ma permane entro il limite temporale contrattuale, scaduto il quale è applicabile il regime di libera recedibilità, salva l'operatività di altre garanzie eventualmente previste dalla contrattazione collettiva (e fermo restando che, dopo l'esercizio dell'opzione, un licenziamento per raggiunto limite di età configura un atto radicalmente nullo per contrarietà a norma imperativa).

Riferimenti normativi: Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)