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Sez. 1, Sentenza n. 500 del 05/02/1977 (Rv. 384050 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - ACCORDI AMICHEVOLI - NATURA - DIRITTO DELL'ESPROPRIATO AI FRUTTI DEL FONDO PER L'EPOCA SUCCESSIVA AL PERFEZIONAMENTO DELL'ACCORDO - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384050-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - ACCORDI AMICHEVOLI - NATURA - DIRITTO DELL'ESPROPRIATO AI FRUTTI DEL FONDO PER L'EPOCA SUCCESSIVA AL PERFEZIONAMENTO DELL'ACCORDO - INSUSSISTENZA - LIMITI.*

L'accordo con il quale l'espropriando e l'espropriante, dopo l'occupazione d'urgenza dell'immobile e l'inizio del procedimento espropriativo, pattuiscano il trasferimento della proprieta del bene dal primo al secondo, e fissino amichevolmente la misura dell'indennita, in base al prezzo del fondo, configura un contratto di natura pubblicistica, inserito nel processo ablatorio, i cui effetti traslativi sono analoghi a quelli originati dal decreto di espropriazione. Ne consegue che dalla data del perfezionamento di quell'accordo deve negarsi il diritto dell'espropriato di percepire i frutti del fondo, ovvero di essere compensato per la loro mancata acquisizione, salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti che possano al medesimo competere a causa del ritardato versamento del prezzo, rispetto alla data degli indicati effetti traslativi. (V 2851/75, mass n 376882; (V 1025/71, mass n 351014).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1499, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 32, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 33, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 50, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)