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Sez. 4, Sentenza n. 9414 del 08/02/1988 Ud. (dep. 23/09/1988) Rv. 179223 - 01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - NOZIONE - DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA (DEL FATTO CONTESTATO) - IMMUTAZIONE DEL FATTO - NON SUSSISTE.*
Stato
decisa il 1988-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179223-01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - FATTO DIVERSO - NOZIONE - DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA (DEL FATTO CONTESTATO) - IMMUTAZIONE DEL FATTO - NON SUSSISTE.*

La contestazione (dell'accusa) si sustanzia nella specifica indicazione del fatto che l'imputato è accusato di avere posto in essere e non già nella mera indicazione di norme giuridiche, per loro natura generali ed astratte. Ne consegue, in tema di corrispondenza tra contestazione e fatto (ritenuto in sentenza), che l'ipotesi prevista dall'art. 477, ult. Comma, cod. proc. pen. ricorre solo quando il fatto emerso dal dibattimento sia diverso da quello enunciato nell'ordinanza di rinvio a giudizio, nella richiesta o decreto di citazione a giudizio. Spetta al giudice, poi, ove ricorra, dare al fatto una definizione giuridica diversa rispetto a quella originaria specificata nei predetti Atti di contestazione. (V mass n 119635; (Conf mass n 107498; (Conf mass n 125580).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)