Sez. U, Sentenza n. 1762 del 16/06/1973 (Rv. 364718 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - COMPENSI MUTUALISTICI DEI SANITARI OSPEDALIERI - ELEMENTO DELLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - SOGGEZIONE AI CONTRIBUTI DELL'INADEL - INSUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - COMPENSI MUTUALISTICI DEI SANITARI OSPEDALIERI - ELEMENTO DELLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - SOGGEZIONE AI CONTRIBUTI DELL'INADEL - INSUSSISTENZA.*
I compensi fissi mutualistici che gli ospedali corrispondono ai sanitari loro dipendenti, per le prestazioni effettuate a favore dei mutuati, non sono elementi integranti della retribuzione dovuta dai primi a favore dei secondi, ma sono oggetto di un diritto che ai sanitari stessi deriva nei confronti degli istituti mutualistici, e pertanto non sono assoggettabili ai contributi assistenziali che l'ospedale, quale datore di lavoro, deve all'INADEL.*
Riferimenti normativi: Legge 30/09/1938 num. 1631 art. 82
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)