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Sez. U, Sentenza n. 1762 del 16/06/1973 (Rv. 364718 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - COMPENSI MUTUALISTICI DEI SANITARI OSPEDALIERI - ELEMENTO DELLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - SOGGEZIONE AI CONTRIBUTI DELL'INADEL - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1973-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364718-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - COMPENSI MUTUALISTICI DEI SANITARI OSPEDALIERI - ELEMENTO DELLA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - SOGGEZIONE AI CONTRIBUTI DELL'INADEL - INSUSSISTENZA.*

I compensi fissi mutualistici che gli ospedali corrispondono ai sanitari loro dipendenti, per le prestazioni effettuate a favore dei mutuati, non sono elementi integranti della retribuzione dovuta dai primi a favore dei secondi, ma sono oggetto di un diritto che ai sanitari stessi deriva nei confronti degli istituti mutualistici, e pertanto non sono assoggettabili ai contributi assistenziali che l'ospedale, quale datore di lavoro, deve all'INADEL.*

Riferimenti normativi: Legge 30/09/1938 num. 1631 art. 82

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)