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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 8 gennaio 1980, causa 21/79

Decisione
decisa il 1980-01-08
ECLI
ECLI:EU:C:1980:1

Epigrafe

Nella causa 21/79 Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Antonino Abate, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Mario Cervino, consigliere giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg, ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata dall'ambasciatore Adolfo Maresca, assistito dall'avvocato dello Stato Arturo Marzano, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'Ambasciata d'Italia, convenuta, causa avente ad oggetto di far dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno, per quanto riguarda il regime fiscale dei prodotti petroliferi rigenerati, agli obblighi impostile dall'art. 95, 1o comma, del Trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. O'Keeffe e A. Touffait, presidenti di sezione; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, G. Bosco, T. Koopmans e O. Due, giudici; avvocato generale: H. Mayras; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta del procedimento si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento

punto 1
In Italia la produzione di olì minerali è disciplinata da un decreto legge del 28 febbraio 1939 (in seguito frequentemente modificato) e sottoposta, in particolare, alla concessione di una licenza rilasciata dall'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione. Agli olì minerali si applica un'imposta interna denominata «imposta interna di fabbricazione». Gli olì importati sono assoggettati, alla frontiera, alla stessa imposta (DL 28 febbraio 1939, artt. 1 e 4).
punto 2
Per favorire il reimpiego di prodotti petroliferi già usati, l'art. 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852 (GURI n. 26 del 29 gennaio 1963) contempla, a seconda del caso, la riduzione dell'aliquota dell'imposta o l'esenzione, per i prodotti ricuperati e riutilizzabili.
punto 3
Il sistema istituito dall'art. 12 si può descrivere come segue: a) L'impresa che intenda ottenere, con qualsiasi mezzo o processo, prodotti petroliferi da prodotti della stessa natura, già usati nell'interno dello Stato, deve chiedere una licenza ed assoggettarsi alle prescrizioni del decreto legge 28 febbraio 1939 (1o comma). Per procedere alla «rigenerazione» di prodotti petroliferi, deve ottenere l'autorizzazione preventiva del Ministero per le finanze (4° comma). I prodotti così ottenuti sono assoggettati all'imposta di fabbricazione ridotta, corrispondente al 25 % dell'aliquota piena. b) I prodotti ottenuti ai sensi del 1o comma ed immessi in consumo senza autorizzazione preventiva del Ministero per le finanze soggiacciono all'imposta di fabbricazione ad aliquota intera (art. 12, 6° comma). c) Fatta salva l'osservanza delle modalità da stabilirsi con decreto, sono esenti dall'imposta di fabbricazione gli olì minerali lubrificanti ricuperati mediante operazioni, anche congiunte, di decantazione, filtrazione od essiccamento negli stabilimenti industriali, quando il ricupero ed il reimpìego avvengono nello stesso stabilimento in cui essi furono usati (art. 12, 7° comma). d) Sono altresì esenti dall'imposta e, perdi più, esclusi dalla disciplina di cui al 1o comma dell'art. 12: 1) La benzina ricuperata nelle smacchiatorie o lavanderie in cui è stata impiegata. 2) I prodotti petroliferi, esclusi i lubrificanti, ricuperati negli stabilimenti industriali per il diretto reimpiego nei processi di lavorazione in cui furono usati (art. 12, 8° comma).
punto 4
Con lettera in data 24 giugno 1976 la Commissione comunicava alla Repubblica italiana di considerare tale normativa un'infrazione dell'art. 95, 1o comma, del Trattato CEE. Ai sensi dell'art. 169, relativo alla procedura in caso di inadempimento da parte di uno Stato, la Commissione chiedeva al Governo italiano di presentare le proprie osservazioni nel termine di un mese. Nelle osservazioni presentate con lettera 29 luglio 1976, il Governo italiano operava una distinzione fra il caso dei prodotti «recuperati e reimpiegati», che fruiscono di esenzione totale e quello dei prodotti «rigenerati», che fruiscono di riduzione d'imposta. Per quanto riguarda i primi, l'esenzione vuole evitare la doppia imposizione che, altrimenti, si verificherebbe immancabilmente, trattandosi di prodotti già tassati e riutilizzati nello stesso processo di fabbricazione. Per i prodotti «rigenerati», l'applicazione dell'aliquota ridotta è giustificata dal carattere particolare del processo di rigenerazione, che soddisfa determinate esigenze di ordine economico ed ecologico ed implica il rispetto di condizioni rigorose, il cui controllo è garantito dall'assoggettamento dell'intero ciclo di produzione a vigilanza fiscale permanente.
punto 5
Giudicando non pertinente la succitata tesi, la Commissione emetteva il 10 gennaio 1978 un parere motivato ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE, in cui constatava che «la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di tale Trattato colpendo i prodotti petroliferi rigenerati, importati da altri Stati membri, con l'accisa ad aliquota piena mentre gli stessi prodotti importati (sic) beneficia vano di un'esenzione, parziale o totale, secondo il caso».
punto 6
Con telex del 14 marzo 1978 il Governo italiano insisteva sulla connessione fra la direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, n. 75/439 (GU n. L 194, pag. 23), concernente l'eliminazione degli olì usati, ed il regime fiscale italiano, nonché sulle conseguenze della mancata applicazione di tale direttiva da parte degli Stati membri. Con telex del 5 luglio 1978, il Governo italiano precisava di aver iniziato ad elaborare uno specifico provvedimento legislativo inteso a sopprimere la riduzione d'imposta sugli olì rigenerati, in quel momento prevista come misura di incentivazione per l'eliminazione degli olì usati, riduzione che sarebbe stata sostituita dall'indennità prevista dalla direttiva n. 75/439. Annunciando la «decisione delle autorità italiane di conformarsi al parere motivato del 10 gennaio 1978», il Governo italiano chiedeva alla Commissione di voler prendere in considerazione la sospensione della procedura contenziosa.
punto 7
Avendo constatato che, malgrado le assicurazioni fornite, l'asserita discriminazione non era stata ancora eliminata, la Commissione adiva la Corte con ricorso in data 31 gennaio 1979, registrato il 2 febbraio 1979. La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
La Commissione conclude che piaccia alla Corte:
paragrafo 2
1) dichiarare che la Repubblica italiana, riscuotendo un'imposta differenziata svantaggiosa sui prodotti petroliferi rigenerati importati dagli altri Stati membri in virtù della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, ha mancato agli obblighi derivanti dall'art. 95 del Trattato CEE; 2) condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.
paragrafo 3
Il Governo della Repubblica italiana conclude che piaccia alla Corte:
paragrafo 4
1) respingere la domanda della Commissione; 2) condannare la Commissione alle spese.

SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti svolti nel corso della discussione scritta › A — Sull'oggetto del ricorso

paragrafo 1
Fondandosi sul testo del parere motivato del 10 gennaio 1978 il Governo italiano ricorda che la censura iniziale della Commissione riguardava il trattamento fiscale, sia dei prodotti petroliferi ricuperati e reimpiegati, sia di quelli rigenerati. La Commissione avrebbe, poi, lasciato cadere tale censura per quanto concerne i prodotti ricuperati e reimpiegati.
paragrafo 2
La Commissione replica che non vi è parziale abbandono della posizione assunta nel parere motivato, poiché il dispositivo del parere precisava l'oggetto del ricorso, limitandolo ai prodotti rigenerati. Nella controreplica il Governo italiano sostiene che tale precisazione dimostra l'infondatezza del ricorso anche riguardo ai prodotti rigenerati. In effetti, sia gli olì «ricuperati», sia quelli «rigenerati», importati da altri Stati membri si presentano alla frontiera italiana nell' identica situazione fiscale, trattandosi in entrambi i casi di olì derivati da prodotti che, a differenza degli olì ricuperati o rigenerati nazionali, non hanno assolto l'imposta di fabbricazione nella normale aliquota intera. Se si ammette che l'imposizione degli olì ricuperati importati non costituisce discriminazione vietata dall'art. 95, 1o comma, del Trattato, bisogna ammettere la stessa cosa riguardo agli olì rigenerati. In entrambi i casi, in effetti, la riduzione dell'imposta interna o l'esenzione sono concesse solo a condizione che gli olì siano già stati usati nello Stato e che siano state osservate le norme dal cui rispetto dipende il conseguimento dell'esenzione o della riduzione.

SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti svolti nel corso della discussione scritta › Β — Sul nesso fra la direttiva n. 75/43 9 ed i provvedimenti litigiosi italiani

paragrafo 1
Il Governo italiano fa valere il nesso fra la legislazione italiana litigiosa e la direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, n. 75/439, concernente l'eliminazione degli olì usati (GU n. L 194, pag. 23).
paragrafo 2
Con tale direttiva sono stati recepiti a livello comunitario principi e procedimenti analoghi a quelli ai quali già s'informa la legislazione italiana. In vista dell'attuazione della direttiva, il Governo italiano, sin dalla fase precontenziosa, segnalava la possibilità di sopprimere la riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione di cui fruiscono i prodotti ottenuti mediante rigenerazione di olì già usati nel territorio nazionale, sostituendola con l'indennità prevista dalla direttiva n. 75/439. Ciò non significa che, prima dell'attuazione della direttiva, la normativa italiana possa costituire violazione dell'art. 95, 1o comma, del Trattato CEE. Distorsioni inammissibili negli scambi si verificherebbero, invece, se la riduzione d'imposta — applicata agli olì rigenerati ottenuti da prodotti già assoggettati alla intera e normale imposta di fabbricazione — fosse eliminata prima dell'attuazione della direttiva.
paragrafo 3
La Commissione ribatte che il divieto di discriminazione fiscale di cui all'art. 95 del Trattato — norma direttamente efficace — e l'osservanza di tale divieto non possono essere subordinati a un qualsivoglia intervento dello Stato, nemmeno se tale intervento dovesse implicare l'attuazione di direttive comunitarie.
paragrafo 4
Inoltre, non si può assimilare l'agevolazione fiscale stabilita per i prodotti italiani all'indennità facoltativa prevista dall'art. 13 della direttiva n. 75/439, poiché tale indennità è limitata ai servizi resi e non deve superare i costi effettivi.
paragrafo 5
Nella controreplica il Governo italiano rileva che la direttiva, in quanto mezzo per vincolare gli Stati membri al conseguimento di un determinato risultato, salva restando la competenza degli organi nazionali quanto alla forma ed ai mezzi, appare talvolta, nella prassi comunitaria corrente, uno strumento snaturato ed alterato, dato che le direttive mancano, in concreto, del loro particolare carattere di indicazione di principi ed hanno, in realtà, la portata di trattati internazionali.
paragrafo 6
A proposito del sistema di rimborso contemplato dall'art. 13 della direttiva, il Governo italiano osserva che il risultato concreto della direttiva comunitaria è, in sostanza, del tutto identico a quello già garantito dalla vigente normativa italiana. L'elevato costo di rigenerazione dei prodotti petroliferi usati rende infatti necessario, se si vuole ottenere per ragioni di carattere ecologico ed energetico la riutilizzazione degli olì usati, la riduzione del costo di produzione a carico dell'operatore economico.
paragrafo 7
Si può certamente discutere se la riduzione o l'esenzione corrispondano al rimborso consentito dalla direttiva comunitaria, ma, a parte l'intenzione espressa dalle autorità italiane di attuare la direttiva comunitaria, è evidente che una discussione del genere è del tutto estranea all'oggetto della presente causa.

SENTENZA › In fatto › III — Mezzi ed argomenti delle parti svolti nel corso della discussione scritta › C — Sulla omogeneità fra gli olì minerali rigenerati prodotti in Italia e anelli importati dagli altri Stati membri

paragrafo 1
Secondo la Commissione, sussiste una discriminazione fiscale, incompatibile con l'art. 95, 1° comma, del Trattato CEE, nei riguardi degli olì minerali rigenerati importati in Italia da altri Stati membri.
paragrafo 2
Il Governo italiano, invece, sostiene che la normativa fiscale litigiosa non rischia di provocare una discriminazione nei riguardi di prodotti comunitari importati e corrobora la propria tesi con due argomenti :
paragrafo 3
si deve tener conto del fatto che l'imposta ridotta, cui soggiacciono gli olî rigenerati, si aggiunge all'imposta normale già assolta dai prodotti usati nel territorio nazionale. Negli altri Stati membri, nessuna autonoma imposta di consumo è dovuta per gli olî rigenerati; ciò in base al principio secondo il quale lo stesso prodotto non può essere soggetto a doppia imposizione quando è destinato allo stesso impiego; inoltre, per non dar luogo alla discriminazione consistente nel sottoporre allo stesso trattamento situazioni diverse, bisogna tener conto del fatto che l'imposta ridotta si applica solo agli olì rigenerati ottenuti nel modo prescritto dalla legge e sotto vigilanza permanente. Il confronto con i prodotti importati può quindi assumere rilievo soltanto rispetto a prodotti nazionali corrispondenti, ottenuti senza l'osservanza delle condizioni prescritte.
paragrafo 4
Fondandosi sulla sentenza della Corte di giustizia 10 ottobre 1978 (causa 148/77, Hätisen, Race. pag. 787), la Commissione replica che l'omogeneità dei prodotti è da valutarsi in relazione al loro uso ed alle esigenze che essi soddisfano, mentre le materie prime impiegate ed il processo di fabbricazione non hanno alcun interesse.
paragrafo 5
Non è, inoltre, concludente l'argomento tratto dalle disposizioni italiane che contemplano la vigilanza permanente sul ciclo di produzione degli olì minerali rigenerati, poiché altrimenti tutte le imposte di fabbricazione sfuggirebbero all'applicazione dell'art. 95, dato che le produzioni soggette a tali imposte si svolgono sempre sotto la vigilanza degli uffici tributari. L'applicazione dell'art. 95 del Trattato non può trovare un limite nelle esigenze dei diritti nazionali e non ammette, di conseguenza, deroghe per ragioni di sorveglianza fiscale.
paragrafo 6
Nella controreplica il Governo italiano sostiene che l'art. 95 è estraneo alla materia del contpndere, in primo luogo, perché i provvedimenti nazionali litigiosi non perseguono uno scopo protezionistico che pregiudichi il commercio intracomunitario, ma si ispirano ad obicttivi di carattere ecologico ed energetico, e, in secondo luogo, perché le conseguenze concrete della soluzione auspicata dalla Commissione non sarebbero conformi agli scopi dell'art. 95 del Trattato.
paragrafo 7
In effetti, se si potesse accertare la sussistenza di una discriminazione ingiustificata e se tale ipotetica discriminazione fosse considerata incompatibile con l'art. 95 del Trattato, si dovrebbe (a) o applicare l'aliquota ridotta anche agli olì rigenerati importati, (b) o assoggettare all'aliquota normale tutti gli olì rigenerati nazionali.
paragrafo 8
(a) Se si estendesse la riduzione d'imposta agli olì rigenerati importati, si verificherebbe anzitutto un afflusso anomalo di prodotti rigenerati. Inoltre, ammessa l'applicazione dell'aliquota ridotta ai prodotti importati, si avrebbe una discriminazione ingiustificata a danno dei prodotti nazionali ottenuti senza autorizzazione e senza osservare i controlli prescritti dalla legge, prodotti i quali sono soggetti all'imposta ad aliquota intera. (b) L'applicazione dell'aliquota intera agli olì rigenerati prodotti sotto vigilanza avrebbe conseguenze analoghe, non essendovi alcuna concreta possibilità di accertare l'effettivo reimpiego degli olì usati e d'impedire l'evasione dell'imposta sugli olì «nuovi». In tal modo risulterebbero irreversibilmente compromesse le finalità di natura ecologica ed energetica perseguite tanto dalla legislazione nazionale, quanto dalla direttiva comunitaria.
paragrafo 9
Le parti sono state sentite all'udienza del 24 ottobre 1979.
paragrafo 10
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 15 novembre 1979.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto 31 gennaio 1979, la Commissione ha proposto dinanzi a questa Corte, in forza dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica italiana, «riscuotendo un'imposta differenziata svantaggiosa sui prodotti petroliferi rigenerati importati dagli altri Stati membri in virtù della legge 31 dicembre 1962, n. 1852», è venuta meno agli obblighi incombentile a norma dell'art. 95 del Trattato CEE.

SENTENZA › In diritto › Considerazioni generali

punto 2
In base al diritto italiano — e in particolare a norma del decreto legge 28 febbraio 1939 n. 334 nella versione vigente nel 1978 — gli olì minerali e i prodotti derivanti dalla loro trasformazione soggiacciono ad un'imposta interna di fabbricazione, fissata in un determinato importo in lire per quintale, variabile a seconda dei prodotti. Gli stessi prodotti provenienti dall'estero sono assoggettati, alla frontiera, ad un'imposta identica, denominata «sovrimposta di confine».
punto 3
Allo scopo di favorire, per motivi ad un tempo economici ed ecologici, il recupero ed il reimpiego degli olì usati, la legge italiana 31 dicembre 1962 n. 1852 (GURL n. 26 del 29 gennaio 1963, pag. 458) contempla, all'art. 12, un insieme di provvedimenti che disciplinano la raccolta, il recupero ed il reimpiego dei prodotti petroliferi, concedendo alle imprese che effettuano tali operazioni in territorio italiano agevolazioni fiscali per quanto concerne l'imposta di fabbricazione.
punto 4
Le disposizioni di cui trattasi distinguono tra il recupero e la rigenerazione dei prodotti petroliferi usati e trattano queste due situazioni in modo diverso, anche sotto il profilo fiscale.
punto 5
II recupero degli olì usati consiste nel riutilizzare taluni prodotti petroliferi già impiegati una prima volta e che siano riutilizzabili, nello stato in cui si trovano, per gli stessi fini o per altri scopi, oppure che, prima del reimpiego, debbano essere puliti o depurati, in particolare mediante decantazione, filtrazione o essiccamento. Gli olì lubrificanti così recuperati sono esenti dall'imposta di fabbricazione purché il recupero ed il reimpiego avvengano nello stesso stabilimento nel quale detti olì sono stati usati la prima volta (art. 12, 7° comma, della legge n. 1852).
punto 6
La rigenerazione consiste invece in un complesso procedimento chimico che richiede impianti a carattere industriale e serve a restituire agli olì minerali usati tutte le caratteristiche ch'essi possedevano prima di venire impiegati. La Commissione ed il Governo italiano sono d'accordo nell'ammettere che non è possibile distinguere l'olio rigenerato dall'olio di prima raffinazione non ancora usato.
punto 7
A norma dell'art. 12, 2° comma, della legge italiana precitata, gli olì rigenerati sono assoggettati all'imposta di fabbricazione in misura pari al 25 % dell'aliquota intera. Quest'aliquota ridotta si applica ai prodotti rigenerati non solo quando vengono messi in commercio, ma anche qualora vengano riutilizzati dall'impresa che li ha impiegati la prima volta.
punto 8
II diritto italiano non contempla l'applicazione dell'aliquota ridotta agli olì importati, siano essi recuperati o rigenerati; questi sono assoggettati alla sovrimposta di confine, corrispondente all'imposta di fabbricazione ad aliquota intera. Va tuttavia osservato che l'importazione di olì recuperati da altri Stati membri sembra un'ipotesi teorica e che anche il commercio intracomunitario di olì rigenerati è, se non inesistente, quanto meno molto ridotto, pur se suscettibile di sviluppo a causa dell'andamento del mercato dei prodotti petroliferi.
punto 9
In risposta alla lettera 24 giugno 1976, in cui la Commissione dichiarava di ravvisare nella normativa di cui trattasi una violazione dell'art. 95, 1o comma, del Trattato, la Repubblica italiana osservava che, per quanto concerne gli olì recuperati, l'esenzione — subordinata alla condizione che il recupero ed il reimpiego venissero effettuati nello stesso opificio — costituiva applicazione del principio fiscale «non bis in idem». A suo avviso, il fatto che, per definizione, detta condizione non potesse essere soddisfatta dai prodotti importati non significava assolutamente che l'esenzione non fosse conforme al Trattato. Per quel che riguarda gli olì rigenerati, la Repubblica italiana sosteneva, sostanzialmente, che non sussisteva alcuna discriminazione nei confronti dei prodotti stranieri poiché l'applicazione dell'aliquota ridotta — giustificata dal costo di produzione estremamente elevato dell'olio rigenerato rispetto a quello del prodotto nuovo — era legata ad un severo controllo del procedimento di rigenerazione, che consentiva l'identificazione dei quantitativi di olì rigenerati da produrre. Poiché tale controllo non poteva essere effettuato sui prodotti importati, il diverso trattamento a questi riservato non era in contrasto con l'art. 95 del Trattato. Il Governo italiano, inoltre, attirava l'attenzione della Commissione sul fatto che le agevolazioni fiscali di cui trattasi erano, di fatto, conformi alle finalità perseguite dalla direttiva del Consiglio 16 giugno 1975 n. 75/439, concernente l'eliminazione degli olì usati, la quale contempla l'istituzione, da parte degli Stati membri, di un sistema armonizzato di raccolta, di eliminazione o di reimpiego degli olì usati e consente, agli artt. 13 e 14, il versamento di indennità alle imprese che provvedono ad effettuare tali operazioni. Le agevolazioni fiscali criticate costituivano, in realtà, una forma di sovvenzione, come quelle autorizzate dalla direttiva, la quale, peraltro, non era ancora stata attuata dalla maggior parte degli Stati membri. Il Governo italiano aggiungeva di star comunque studiando la possibilità di sostituire le agevolazioni fiscali con gli aiuti diretti di cui la direttiva consente il versamento.
punto 10
Nel parere motivato emesso il 10 gennaio 1978 la Commissione, dopo aver constatato «che il Governo italiano non contesta che le predette disposizioni sono incompatibili con l'art. 95, paragrafo 1, del Trattato» — ciò che costituisce un'interpretazione inesatta del punto di vista italiano — dichiarava che «la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di tale Trattato colpendo i prodotti petroliferi rigenerati, importati da altri Stati membri, con l'accisa ad aliquota piena mentre gli stessi prodotti importati» (leggasi: nazionali) «beneficiano di un'esenzione, parziale o totale, secondo il caso». La Commissione, menzionando espressamente i prodotti nazionali fruenti di esenzione totale, si riferiva — o comunque dava ad intendere di riferirsi — sia al regime fiscale degli olì recuperati e reimpiegati nello stesso stabilimento sia a quello degli olì rigenerati. Il 5 luglio 1978 il Governo italiano annunciava di aver deciso di conformarsi al parere motivato elaborando, per i prodotti rigenerati, un provvedimento legislativo inteso a sostituire le agevolazioni fiscali criticate con le indennità contemplate dalla direttiva n. 75/439.
punto 11
Nel ricorso proposto il 31 gennaio 1979 la Commissione si riferisce ai soli prodotti rigenerati e nella replica, nonché nella risposta ai quesiti della Corte, ha precisato e confermato espressamente che i suoi addebiti concernono unicamente il regime fiscale vigente per i prodotti petroliferi rigenerati menzionati all'art. 12, 2° comma, della legge italiana n. 1852.
punto 12
La Corte prende atto di tale dichiarazione, che elimina un'ambiguità presente sia nelle osservazioni indirizzate al Governo italiano il 24 giugno 1976 sia nel parere motivato; il suo esame può pertanto limitarsi al regime fiscale degli olì rigenerati.

SENTENZA › In diritto › Sul regime fiscale degli olì rigenerati

punto 13
Nel corso della fase orale la Commissione ha insistito sul fatto che l'olio rigenerato e l'olio di prima raffinazione «sono prodotti non soltanto similari ai sensi dell'art. 95, ma addirittura identici». Tale identicità non è contestata dalla Repubblica italiana. L'osservazione della Commissione sembra però suggerire che il regime fiscale degli olì importati, siano essi di prima raffinazione o rigenerati, debba essere identico a quello degli olì rigenerati italiani. Ciò spiega, a quanto pare, il punto di vista, esposto dalla Commissione sempre nel corso della fase orale, secondo cui, per conformarsi all'art. 95, il Governo italiano dovrebbe sopprimere l'agevolazione fiscale della quale godono gli olì rigenerati italiani anziché estendere tale agevolazione agli olì rigenerati importati dagli altri Stati membri.
punto 14
Questo punto di vista, a parte il fatto che non è espresso né nel parere motivato né nell'atto introduttivo, entrambi basati sul raffronto tra l'imposizione degli olì rigenerati nazionali e quella degli olì rigenerati importati dagli altri Stati membri, non può essere condiviso. Risulta infatti dalla sentenza pronunziata da questa Corte il 10 ottobre 1978 nella causa 148/77 (Hansen c/ Hauptzollamt Flensburg; Race. pagg. 1806-1807) che, nello stadio attuale della sua evoluzione ed in mancanza di unificazione o armonizzazione delle norme rilevanti in materia, il diritto comunitario non vieta agli Stati membri di concedere, per legittimi motivi economici e sociali, agevolazioni fiscali, sotto forma di esenzione da tributi o riduzione di questi, a taluni prodotti o a talune categorie di produttori. Il Trattato non vieta pertanto, nell'ambito delle legislazioni fiscali nazionali, che vengano imposti oneri tributari diversi su prodotti idonei a servire ai medesimi fini economici, soprattutto quando risulti, come nel caso degli olì minerali rigenerati, che i costi di produzione sono oggettivamente molto diversi da quelli degli olì di prima raffinazione.
punto 15
Per contro, l'art. 95, 1o comma, esige che le agevolazioni fiscali di cui trattasi vengano estese senza discriminazione alle merci provenienti dagli altri Stati membri ed aventi gli stessi requisiti dei prodotti nazionali che godono delle esenzioni o riduzioni consentite dal diritto nazionale. L'art 95, 1o comma — il quale mira ad evitare che le norme del Trattato relative all'abolizione dei dazi doganali e delle misure d'effetto equivalente possano essere aggirate o neutralizzate mediante l'istituzione di imposte nazionali che colpiscano le merci importate in modo discriminatorio rispetto a quelle di produzione nazionale — dà attuazione ad un principio fondamentale del mercato comune. Di conseguenza, le disparità da esso vietate devono essere eliminate nonostante i delicati problemi di raffronto cui può dar luogo l'equiparazione tra il prodotto importato e i vari prodotti nazionli — tassati in modo diverso — con i quali esso può trovarsi in relazione di similarità.
punto 16
L'art. 95, 1o comma, fa pertanto obbligo agli Stati membri di estendere le agevolazioni fiscali di cui fruiscono le merci nazionali alle merci similari importate dagli altri Stati membri, qualora tali merci posseggano i requisiti cui è subordinata la concessione di un'aliquota ridotta o dell'esonero; esso non li obbliga però ad abolire le differenze oggettivamente giustificate che il diritto nazionale stabilisca eventualmente fra le imposte interne gravanti su prodotti nazionali, a meno che l'abolizione di tali differenze non sia l'unico mezzo che consenta di evitare la discriminazione, diretta o indiretta, delle merci importate.
punto 17
Va del pari disatteso l'argomento della Commissione secondo cui la soppressione delle agevolazioni fiscali di cui trattasi costituisce l'unica forma di applicazione corretta dell'art. 95, 1o comma, del Trattato, tenuto conto del fatto che la menzionata direttiva del Consiglio n. 75/439 ha stabilito che le imprese che raccolgono, eliminano o rigenerano gli olì usati devono ottenere un'apposita autorizzazione e possono ricevere dalle autorità degli Stati membri indennità per i sei-vizi resi purché tali indennità non creino «distorsioni di concorrenza di un certo rilievo né correnti artificiali di scambi di prodotti».
punto 18
Questa direttiva, ispirata da preoccupazioni di natura ecologica e da considerazioni attinenti alla politica d'approvvigionamento di combustibili, non è intesa ad armonizzare le norme vigenti negli Stati membri in materia di imposte di consumo ed altre imposte indirette cui si riferisce l'art. 99 del Trattato. Essa, pertanto, lascia intatte le competenze degli Stati membri per quanto concerne le imposte interne, purché siano rispettati, in particolare, gli obblighi imposti dagli artt. 95-98 del Trattato.
punto 19
È assodato — né è contestato dalla Repubblica italiana — che gli olì rigenerati importati e quelli nazionali costituiscono prodotti non solo similari, ma addirittura identici, sicché le relazioni tra di essi rientrano incontestabilmente nella sfera d'applicazione dell'art. 95, 1o comma, del Trattato.
punto 20
Per giustificare il mantenimento in vigore del sistema che esclude gli olì rigenerati importati dal godimento dell'aliquota d'imposta ridotta applicata agli olì rigenerati nazionali, il Governo della Repubblica italiana deduce in sostanza tre argomenti, e cioè: 1) l'impossibilità di distinguere, anche mediante analisi, gli olì rigenerati da quelli di prima raffinazione, il che può dar luogo a frodi all'atto dell'importazione dei prodotti considerati; 2) il fatto che l'agevolazione fiscale è giustificata dai costi di produzione estremamente elevati degli olì rigenerati, per cui, in sua assenza, questi prodotti non potrebbero far concorrenza agli olì di prima raffinazione; 3) il fatto che gli scopi della riduzione d'imposta coincidono con quelli della direttiva n. 75/439 e che tale agevolazione fiscale costituisce, in pratica, l'indennità che gli Stati membri possono concedere in forza degli artt. 13 e 14 della stessa direttiva.
punto 21
Il primo argomento non può essere considerato atto a giustificare la differenza di trattamento criticata. Gli importatori di olì minerali provenienti da altri Stati membri, che intendano fruire dell'aliquota ridotta, sono tenuti a provare che i prodotti che essi importano in Italia sono olì rigenerati; l'amministrazione italiana, dal canto suo, sebbene non possa rendere tale prova più onerosa del necessario, ha il diritto di esigere ch'essa sia fornita secondo modalità tali da eliminare i rischi di frode, in particolare mediante produzione di certificati rilasciati dalle autorità o da altri enti competenti dello Stato membro esportatore, che consentano l'identificazione dell'olio rigenerato a partire dallo stabilimento in cui è stata effettuata la rigenerazione. La prassi comunitaria, soprattutto per quanto concerne l'abolizione dei controlli sanitari alle frontiere intracomunitarie, offre numerosi esempi di siffatte legittime forme di controllo.
punto 22
Le considerazioni che precedono costituiscono anche una risposta all'argomento della Commissione secondo cui all'asserita infrazione dell'art. 95, 1o comma, può essere posta fine solo con la soppressione dell'aliquota ridotta nell'ambito nazionale. La Repubblica italiana può scegliere tra la soppressione di tale agevolazione e il suo mantenimento in vigore, alla sola condizione che, qualora opti per la seconda soluzione, essa deve applicare la stessa aliquota ridotta agli olì rigenerati provenienti dagli altri Stati membri e dei quali sia stata provata la rigenerazione, in modo da evitare qualsiasi forma di discriminazione tra prodotto importato e prodotto nazionale similare.
punto 23
II secondo e il terzo argomento sono connessi e vanno esaminati congiuntamente. Il risultato dell'esame è che entrambi vanno disattesi.
punto 24
È esatto che la riduzione dell'imposta di fabbricazione è giustificata dal costo della rigenerazione più elevato di quello della prima raffinazione; tuttavia, questo regime fiscale più vantaggioso non è compromesso, sotto nessun aspetto, dall'obbligo di applicarlo nell'osservanza dell'art. 95 del Trattato. Infatti, l'agevolazione fiscale di cui vengono in tal modo a godere le imprese che rigenerano l'olio minerale non è messa a repentaglio dall'obbligo di farne fruire gli olì rigenerati importati dagli altri Stati membri.
punto 25
D'altra parte, non si può accogliere l'argomento del Governo italiano secondo cui il sistema istituito dalla legge italiana del 1962, e in particolare dal suo art. 12, costituisce, in pratica, un'applicazione anticipata della direttiva 16 giugno 1975, n. 75/439 e la riduzione dell'imposta di fabbricazione costituisce l'indennità che gli Stati membri, a norma dell'art. 13 della direttiva, possono concedere alle imprese che provvedono al recupero, all'eliminazione o alla rigenerazione degli olì usati.
punto 26
Senza che occorra pronunziarsi sulla questione se la Repubblica italiana abbia o no attuato la direttiva n. 75/439, è sufficiente considerare che tale direttiva, come si è già rilevato, fa salvo il diritto degli Stati membri di istituire un sistema di tributi interni implicante aliquote ridotte. L'art. 13 della direttiva autorizza gli Stati membri a concedere le indennità — pur senza obbli-garveli — ma precisa che tali indennità, qualora vengano concesse, non devono ostacolare la libera circolazione delle merci. Ne consegue che gli Stati membri, nel dare attuazione alla direttiva, sono liberi di versare direttamente indennità alle imprese di cui trattasi, oppure di far fruire gli olì rigenerati di un regime fiscale più vantaggioso, o perfino di applicare cumulativamente i due sistemi. Tuttavia, essi, nel caso in cui, esercitando il potere di valutazione loro spettante in materia, optino per un sistema di riduzione delle imposte interne, sono tenuti ad accettare le conseguenze di tale scelta e di vegliare a che il sistema prescelto sia conforme al principio fondamentale, enunciato all'art. 95 del Trattato, che vieta di discriminare, sotto il profilo fiscale, le merci importate.
punto 27
Dalle considerazioni che precedono consegue che la Repubblica italiana, riscuotendo, in base alla legge 31 dicembre 1962 n. 1852, che modifica il regime fiscale dei prodotti petroliferi, sugli olì minerali rigenerati prodotti in Italia, l'imposta di fabbricazione in un'aliquota diversa da quella della sovrimposta di confine gravante sugli oli rigenerati provenienti dagli altri Stati membri, è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 95, 1° comma, del Trattato CEE.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 28
Ai sensi dell'art. 69, § 3, del regolamento di procedura, la Corte può compensare le spese.
punto 29
Essa ritiene che, tenuto conto delle ambiguità che sono sussistite, sia nel corso della fase amministrativa sia durante la fase contenziosa del procedimento, quanto alla effettiva portata degli addebiti formulati dalla Commissione, le spese vadano compensate.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1o La Repubblica italiana, riscuotendo, in base alla legge 31 dicembre 1962 n. 1852, che modifica il regime fiscale dei prodotti petroliferi, sugli olì minerali rigenerati prodotti in Italia, l'imposta di fabbricazione in un'aliquota diversa da quella della sovrimposta di confine gravante sugli olì rigenerati provenienti dagli altri Stati membri, è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 95, 1o comma, del Trattato CEE. 2o Le spese sono compensate.

Firme

Kutscher O'Keeffe Touffait Meitens de Wilmars Pescatore Mackenzie Stuart Bosco Koopmans Due Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, l'8 gennaio 1980. Il Cancelliere A. Van Houtte Il Presidente H. Kutscher

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