Sez. L, Sentenza n. 1764 del 18/02/1987 (Rv. 451138 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - FIGLI - PAGAMENTO ERRONEAMENTE ESEGUITO DOPO IL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ DEI BENEFICIARI - RIPETIZIONE EX ART. 2033 COD. CIV. - ESPERIBILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 80 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - FIGLI - PAGAMENTO ERRONEAMENTE ESEGUITO DOPO IL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ DEI BENEFICIARI - RIPETIZIONE EX ART. 2033 COD. CIV. - ESPERIBILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 80 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di ripetizione da parte dell'INPS di prestazioni previdenziali indebitamente erogate ai soggetti assicurati, l'art. 80, terzo comma, R.d. 28 agosto 1924 n. 1422 - che prevede che le assegnazioni di pensione si considerano definitive quando entro l'anno dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla cassa nazionale, e che le successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati - non trova applicazione nell'ipotesi in cui manchi il provvedimento dell'istituto che, pur inficiato da errore (e quindi bisognevole di rettifica), abbia generato l'affidamento dell'assicurato. Pertanto, ove la pensione di reversibilità in favore dei figli superstiti sia stata erroneamente erogata dall'istituto anche dopo il compimento della maggiore età dei beneficiari, trova applicazione la generale disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui allo art. 2033 cod. civ., e non già quella speciale prevista dall'art. 80 cit., senza che possano trovare applicazione le norme operanti in materia di errore della pubblica amministrazione nella corresponsione di somme percepite in buona fede dai pubblici dipendenti, tenuto conto del carattere eccezionale delle norme stesse e della conseguente loro inestensibilità a fattispecie e situazioni diverse. (V 679/86, mass n 444238; (V 653/86, mass n 444222).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)