diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3165 del 17/04/1990 (Rv. 466668 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - PERIODO DI INDENNIZZABILITÀ - CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'ASSICURATO NELLA STESSA LAVORAZIONE O NELLO STESSO AMBIENTE - INDENNIZZABILITÀ - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466668-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - PERIODO DI INDENNIZZABILITÀ - CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'ASSICURATO NELLA STESSA LAVORAZIONE O NELLO STESSO AMBIENTE - INDENNIZZABILITÀ - PERSISTENZA.*

Anche a seguito della sentenza n. 179 del 1988 della Corte costituzionale - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 134 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nella parte in cui condizionava il diritto alle prestazioni per malattie professionali al fatto che l'inabilità o la morte del lavoratore si fossero verificate entro il periodo di tempo per ciascuna malattia indicato nella tabella allegato n. 4 - permane l'indennizzabilità della malattia professionale nell'ipotesi in cui il lavoratore continui a prestare la sua attività nella stessa lavorazione o nello stesso ambiente sia pure in condizioni di minor rischio. (V 5037/89, mass n 464314; (V 1008/89, mass n 461973).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 134 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)