Sez. L, Sentenza n. 1008 del 23/02/1989 (Rv. 461973 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - AGGRAVAMENTI - RILEVANZA - LIMITI TEMPORALI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - AGGRAVAMENTI - RILEVANZA - LIMITI TEMPORALI.*
Ai fini dell'indennizzabilità della malattia professionale, insorta durante la lavorazione morbigena, il giudice del merito deve tener conto, a norma dell'art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ., degli aggravamenti sopravvenuti alla prima manifestazione della malattia stessa - indipendentemente dal tempo della loro verificazione in riferimento al periodo di massima indennizzabilità ex art. 134, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - ove per effetto di essi la tecnopatia abbia raggiunto il grado minimo di indennizzabilità non esistente al tempo della sua insorgenza. (V 179/88, Corte cost.; (V 5684/82, mass n 424438; (V 3480/82, mass n 421471).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 134 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)