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Sez. L, Sentenza n. 5037 del 23/11/1989 (Rv. 464314 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI - PRESUNZIONE LEGALE DELL'EZIOLOGIA - LIMITAZIONE ALLE MALATTIE TIPICHE - ESCLUSIONE - NOTEVOLE INTERVALLO TEMPORALE DALLO ABBANDONO DELLA LAVORAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464314-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI - PRESUNZIONE LEGALE DELL'EZIOLOGIA - LIMITAZIONE ALLE MALATTIE TIPICHE - ESCLUSIONE - NOTEVOLE INTERVALLO TEMPORALE DALLO ABBANDONO DELLA LAVORAZIONE - IRRILEVANZA.*

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1988, la tutela assicurativa in tema di malattie professionali nell'industria è estesa alle malattie diverse da quelle comprese nella tabella all. 4 di cui all'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, come modificata dal d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482, sempreché sia data dimostrazione, oltre che della malattia, del nesso eziologico fra questa e l'attività lavorativa, rimanendo la presunzione legale dell'eziologia professionale limitata alle malattie professionali tipiche; né, ai fini dell'esclusione dell'indennizzabilità, ha rilievo il notevole intervallo temporale intercorso dall'abbandono della lavorazione, attesa l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 134 del citato decreto del 1965 - dichiarata nella stessa sentenza - nella parte in cui esigeva che l'inabilità o la morte si verificassero entro il periodo per ciascuna malattia indicato nella tabella. (V 2368/89, mass n 462789; (V 696/89, mass n 461753; (V 36/89, mass n 461275; (V 6155/88, mass n 460540).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 134 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)