Sez. L, Sentenza n. 792 del 28/01/1983 (Rv. 425535 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTI DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DEPOSITO - TERMINE - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTI DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DEPOSITO - TERMINE - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Nel rito del lavoro, l'inosservanza del termine stabilito per il deposito della sentenza non dà luogo a nullità della sentenza stessa, in quanto mentre questa viene a giuridica esistenza con la lettura del dispositivo, il detto termine incide unicamente sul momento in cui può essere proposta l'impugnazione (salva l'ipotesi dell'appello contro il dispositivo ex art. 433, secondo comma, cod. proc. civ.). (V 4053/81, mass n 414711).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 430
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)