Sez. 1, Sentenza n. 17934 del 25/11/2003 (Rv. 568443 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Sanzioni amministrative per violazione del codice della strada - Notificazione cartella esattoriale - Opposizione all'atto sanzionatorio ex legge n. 689/1981 - impugnazione innanzi al giudice tributario - Diniego della giurisdizione - Impugnazione innanzi al giudice ordinario - Riassunzione - 'Translatio iudiciì - Esclusione - Conseguenze - Computo del termine di decadenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
La riassunzione del giudizio e la conseguente "transalatio iudicii" - in virtù della quale occorre fare riferimento all'originario atto introduttivo al fine di verificare l'ammissibilità della domanda in relazione ai termini di decadenza eventualmente stabiliti per la proponibilità della medesima- presuppongono l'identità della giurisdizione nel cui ambito è costituito il rapporto processuale, salvo il caso in cui sia proposto regolamento preventivo di giurisdizione; pertanto, va esclusa la configurabilità della riassunzione del giudizio, nel caso in cui la parte abbia impugnato la cartella esattoriale emessa al fine della riscossione di sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada innanzi al giudice tributario e, avendo questi declinato la propria giurisdizione, abbia riproposto l'azione davanti al giudice ordinario (In applicazione di questo principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dalla parte avverso la cartella esattoriale, deducendo la nullità della notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione, in quanto il termine di impugnazione era scaduto alla data dell'impugnazione davanti al giudice ordinario, non potendo aversi riguardo al termine della proposizione del ricorso alla commissione tributaria).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)