Sez. 5, Sentenza n. 33013 del 11/05/2017 Cc. (dep. 06/07/2017) Rv. 270847 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - INCAPACITÀ E INCOMPATABILITÀ | Applicabilità al perito dei casi di astensione e ricusazione del giudice diversi da quello riferito alle gravi ragioni di convenienza - Perito che abbia espresso parere sul medesimo accertamento, ma in riferimento alla posizione di altri concorrenti nel reato - Incompatibilità - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - INCAPACITÀ E INCOMPATABILITÀ
Non sussiste incompatibilità del perito nel caso in cui egli abbia espletato in precedenza una perizia sullo stesso fatto oggetto di accertamento in giudizio, ma in riferimento alla posizione di concorrenti nel medesimo reato, in quanto, ai sensi dell'art. 223, comma 2, cod. proc. pen., le disposizioni che regolamentano i casi di astensione e ricusazione del giudice (esclusa l'ipotesi riferita alle "gravi ragioni di convenienza") sono applicabili anche alla posizione processuale del perito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)