Sez. 3, Sentenza n. 38183 del 30/04/2003 Ud. (dep. 08/10/2003) Rv. 226404 - 01
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - BREVETTI (PROPRIETÀ INDUSTRIALE) - IN GENERE | Frode brevettuale - Accertamento della validità sostanziale del brevetto da parte del giudice penale - Ammissibilità.
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - BREVETTI (PROPRIETÀ INDUSTRIALE) - IN GENERE
In materia di validità di brevetti, è onere del giudice penale - quando il processo concerne comportamenti tenuti in frode ad un valido brevetto d'invenzione industriale - accertare non solo la validità formale e l'efficacia temporale del brevetto, ma altresì la validità sostanziale dello stesso, nel caso in cui questa sia contestata dall'imputato: il giudice, che peraltro dovesse accogliere l'eccezione di nullità proposta dall'imputato circa la invalidità sostanziale del brevetto, si limiterà ad affermare l'insussistenza del contestato delitto di frode brevettuale, con pronunzia che avrà effetto solo "inter partes" e che non dovrà accompagnarsi alla pubblicità speciale prevista dagli artt. 79 e 80 del R.D.L. n. 1127/1939. (Nella fattispecie il ricorrente contestava che il brevetto del principio farmacologico fosse carente del requisito della novità - cloridrato di Ranitidina brevettato successivamente alla scadenza del brevetto che copriva la Ranitidina, sostanza originaria).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 79, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 80, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 88
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)