Sez. 5, Sentenza n. 11556 del 28/02/2007 Ud. (dep. 19/03/2007) Rv. 236921 - 01
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - BREVETTI (PROPRIETÀ INDUSTRIALE) - IN GENERE | Uso illegittimo di un brevetto - Integrazione del reato di cui all'art. 473 cod. pen. - Esclusione - Configurabilità del reato di cui all'art. 88 R.D. n. 1127 del 1934, depenalizzato ad opera dell'art. 20 L. n. 70 del 1989, applicabile "ratione temporis".
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - BREVETTI (PROPRIETÀ INDUSTRIALE) - IN GENERE
L'uso illegittimo di un brevetto non integra gli estremi del reato di cui all'art. 473 cod. pen. ma quello di cui all'art. 88 R.D. n. 1127 del 1934 (c.d. frode brevettuale), successivamente depenalizzato ad opera dell'art. 20 L. n. 70 del 1989 - il quale sanziona la condotta di colui che, ancorché non responsabile della falsificazione di marchi e brevetti, si attivi in vario modo per commerciare prodotti in violazione del diritto di esclusiva - applicabile nella specie "ratione temporis", essendo stato ulteriormente modificato dall'art. 127 D.Lgs. n. 30 del 2005 che ha reintrodotto l'ipotesi delittuosa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 473, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 88, Legge 21/02/1989 num. 70 art. 20, Legge 10/02/2005 num. 30 art. 127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)