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Sez. 1, Sentenza n. 2139 del 26/03/1986 (Rv. 445325 - 01)

TRIBUTI LOCALI (ANTERIORE ALLA RIFORMA NEL 1972) - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER COSTRUZIONI NUOVE - DIRITTO ALL'ESENZIONE - CONDIZIONI - AUTONOMIA DEL BENE SICCOME IDONEO AD ESSERE ABITATO - SUFFICIENZA - INCLUSIONE DELLE CASE DI ABITAZIONE IN PIÙ VASTI EDIFICI E LORO ULTIMAZIONE INSIEME CON LE ALTRE CASE O GLI ALTRI EDIFICI COLLEGATI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445325-01

TRIBUTI LOCALI (ANTERIORE ALLA RIFORMA NEL 1972) - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER COSTRUZIONI NUOVE - DIRITTO ALL'ESENZIONE - CONDIZIONI - AUTONOMIA DEL BENE SICCOME IDONEO AD ESSERE ABITATO - SUFFICIENZA - INCLUSIONE DELLE CASE DI ABITAZIONE IN PIÙ VASTI EDIFICI E LORO ULTIMAZIONE INSIEME CON LE ALTRE CASE O GLI ALTRI EDIFICI COLLEGATI - IRRILEVANZA.*

Ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione (e dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati) ai sensi degli artt. 13 e 16 della legge 2 luglio 1949 n. 408 (i quali si applicano a tutte le costruzioni effettuate prima dell'entrata in vigore della legge di modifica 2 febbraio 1960 n. 35, che non ha effetto retroattivo), occorre stabilire se la costruzione sia stata ultimata entro il biennio dal suo inizio, se la stessa effettivamente abbia le caratteristiche proprie di una casa di abitazione non di lusso e se infine - indipendentemente dalla ultimazione anche delle altre parti dell'edificio in cui si trova o di altri edifici con questo in qualche modo collegati - essa abbia quel tanto di autonomia che la renda idonea ad essere abitata. Onde è irrilevante, agli effetti della concessione dei predetti benefici, che le case di abitazione siano, oppur no, parti di più vasti edifici, e siano o no ultimate insieme con tutte le altre case che compongano l'edificio o un complesso di più edifici. (V 1835/75, mass n 375500; (V 187/75, mass n 373364; (V 2536/72, mass n 360042).*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 16, Legge 02/02/1960 num. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)