Sez. 1, Sentenza n. 1835 del 12/05/1975 (Rv. 375500 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER COSTRUZIONI NUOVE - CONDIZIONI - UNICITA DEL PROGETTO O DELLA LICENZA EDILIZIA - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER COSTRUZIONI NUOVE - CONDIZIONI - UNICITA DEL PROGETTO O DELLA LICENZA EDILIZIA - IRRILEVANZA.*
Le agevolazioni in materia di imposte di consumo sui materiali da costruzione concesse dall'art 5 della legge 2 febbraio 1960, n 35, avevano la finalita di accelerare l'ultimazione di fabbricati ad uso di abitazione, per andare incontro alle crescenti esigenze di nuovi alloggi verificatesi nel Paese e tale finalita perseguivano introducendo dei benefici che diventavano tanto piu sensibili quanto piu sollecita fosse stata l'ultimazione dei fabbricati. A tal fine, quindi, non e rilevante ne l'unicita di progetto, nel caso di costruzione di piu edifici, ne l'unicita di licenza, ma solo la data effettiva di ultimazione di ciascun fabbricato. Infatti, i criteri da seguire per l'applicazione delle agevolazioni fiscali in materia di imposte di consumo, a differenza di quanto previsto per l'imposta di registro dalla legge 2 luglio 1949, n 408, e successive proroghe e modificazioni, non consistono tanto nello stabilire se effettivamente un'area abbia avuto la destinazione per la quale e stata acquistata, ma nello stabilire se la costruzione abbia tutte le caratteristiche proprie di una casa di abitazione non di lusso e se essa abbia, indipendentemente dall'ultimazione delle altre parti dell'edificio in cui si trova o di altri edifici con questo in qualche modo collegati, quel tanto di autonomia che la renda idonea ad essere abitata. (V 2536/72, mass n 360042).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 16, Legge 02/02/1960 num. 35 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)