Sez. 1, Sentenza n. 2536 del 25/07/1972 (Rv. 360042 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - NUOVE COSTRUZIONI - ESENZIONE VENTICINQUENNALE EX LEGGE N 408 DEL 1949 - CONDIZIONI PARTECIPAZIONE ED ULTIMAZIONE DEL COMPLESSO EDILIZIO - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI (IMPOSTA FABBRICATI) - ESENZIONI - NUOVE COSTRUZIONI - ESENZIONE VENTICINQUENNALE EX LEGGE N 408 DEL 1949 - CONDIZIONI PARTECIPAZIONE ED ULTIMAZIONE DEL COMPLESSO EDILIZIO - IRRILEVANZA.*
Il criterio da seguire nell'applicazione degli artt 13 e 16 della legge 2 luglio 1949 n 408 per l'operativita delle previste esenzioni fiscali (esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati ed esenzione dall'imposta di consumo sui materiali) a differenza di quello relativo all'applicazione dell'art 14 (all'agevolazione in materia di imposta di registro) non consiste tanto nello stabilire se effettivamente un'area abbia avuto la destinazione per la quale e stata acquistata, quanto nello stabilire se la costruzione abbia tutte le caratteristiche proprie di una casa di abitazione non di lusso e se essa abbia indipendentemente dall'ultimazione delle altre parti dell'edificio in cui S i trova o di altri edifici con questo in qualche modo collegati, quel tanto di autonomia che la renda idonea ad essere abitata. E pertanto irrilevante ai fini della concessione dei menzionati benefici fiscali, che le case di abitazione siano, oppur no, parti di piu vasti edifici, e siano oppur no, ultimate insieme con tutte le altre case che compongono l'edificio o il complesso di piu edifici.*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)