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Sez. 2, Sentenza n. 4102 del 12/01/2016 Ud. (dep. 01/02/2016) Rv. 267285 - 01

PENA - PENE ACCESSORIE - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA | Modifiche all'art. 36 cod. pen. da parte dell'art. 37, comma 18, D.L. n. 98 del 2011 - Successione di leggi penali nel tempo - Applicabilità retroattiva della nuova disciplina - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267285-01

PENA - PENE ACCESSORIE - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA

In tema di pubblicazione della sentenza di condanna, le modifiche apportate all'art. 36 cod. pen. dall'art. 37, comma 18, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, non hanno introdotto nel sistema penale una nuova sanzione accessoria, ma hanno diversamente modulato il contenuto di pena accessoria già prevista, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione sulla stampa quella via "internet", così determinando un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo regolato dall'art. 2, quarto comma, cod. pen., con la conseguenza che non è applicabile ai fatti pregressi la nuova disciplina, in quanto maggiormente afflittiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 36, Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 37 com. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)